Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 6
(Disposizioni per il supporto economico e finanziario)
1. La Giunta regionale promuove, attraverso specifici stanziamenti di bilancio, le ricognizioni e le diagnosi energetiche di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale istituisce un fondo per la realizzazione degli impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, a cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano presentato la ricognizione delle superfici utilizzabili.
3. Con deliberazione di Giunta sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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