Legge Regionale 19 aprile 2022 , n. 7

Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico'

(BURL n. 16, suppl. del 21 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-19;7

Art. 4
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
b) rafforzare le condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché a sostenere l'organizzazione di servizi di navetta, promuovendo altresì la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
c) promuovere la collaborazione con le scuole, gli enti locali e le associazioni del territorio ai fini della diffusione della cultura del divertimento nel rispetto della legalità e in condizioni di sicurezza;
d) sostenere interventi e ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico;
e) promuovere misure regionali in materia di formazione del personale attuate nel rispetto delle competenze del legislatore statale in materia;
f) promuovere il consumo consapevole di alcolici mediante l'installazione di distributori di alcol test a prezzi contenuti.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, riconoscendo priorità ai progetti realizzati in collaborazione tra più imprese:
a) concede contributi anche a fondo perduto;
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni di categoria del settore delle imprese di intrattenimento da ballo, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali;
e) promuove nei circuiti turistici l'elenco delle imprese d'intrattenimento da ballo di cui alla presente legge suddivise per aree territoriali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina statale in materia, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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