Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 9

Legge di semplificazione 2022

(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9

Art. 2
(Modifica all'art. 57 ter della l.r. 34/1978 e norma transitoria sulla decadenza dal beneficio della rateizzazione)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1)è aggiunto il seguente:
'2 bis. Per gli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 267/2000, di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch'esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura, i piani di rateizzazione di cui al comma 2 possono avere durata fino ad un massimo di trenta anni e prevedere una rateizzazione trimestrale. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022'. Le competenti strutture regionali sono conseguentemente autorizzate a procedere alla rinegoziazione dei suddetti piani.'.(3)
2. In considerazione del perdurare degli effetti della crisi economica derivanti dall'emergenza sanitaria riconducibile al Covid-19, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui all'articolo 57 ter della l.r. 34/1978 si verifica, relativamente alle rate in scadenza fino al 31 marzo 2023, in caso di mancato pagamento, entro trenta giorni dai relativi termini di scadenza, di sei rate anche non consecutive. La presente disposizione si applica anche ai piani di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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