Legge Regionale
20 maggio 2022
, n. 9
Legge di semplificazione 2022
(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9
Art. 4
(Modifiche agli articoli 7, 8, 11 e 14 della l.r. 19/2019)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 7 dopo le parole 'anche di carattere finanziario' sono inserite le seguenti: 'nei casi di cui al comma 13 bis';
b) dopo il comma 13 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:
c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'3 bis. Gli atti integrativi all'ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.';
d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole 'commi da 13 a 15' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 13, 13 bis, 14 e 15';
e) al comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli accordi conclusi.' ;
f) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:
'4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.'.
'4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.'.
2. Le modifiche agli articoli 7 e 8 della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettere da a) a d), si applicano anche agli accordi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia