Legge Regionale
20 maggio 2022
, n. 9
Legge di semplificazione 2022
(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9
Art. 11
(Semplificazione della procedura per la verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Modifica all'articolo 16 della l.r. 26/2003)
1. Al fine di semplificare il procedimento finalizzato alla verifica di coerenza con il programma regionale di gestione dei rifiuti delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, individuate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(14), è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 bis dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:
'2 bis. Entro un anno dall'approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la Regione, con decreto del dirigente della direzione regionale competente, prende atto, a seguito di verifica, della coerenza della cartografia con i criteri regionali.
2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.
2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.' .
2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.
2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia