Legge Regionale
6 giugno 2022
, n. 12
Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina
(BURL n. 23 suppl. del 08 Giugno 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-06-06;12
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata o allevata.
2. Ai fini della presente legge, per spiedo bresciano si intende la specialità culinaria tipica della provincia di Brescia, ottenuta mediante cottura allo spiedo di carni di selvaggina selvatica piccola, appartenente all'ordine dei passeriformi, prelevata a seguito di attività venatoria esercitata sul territorio lombardo nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, statali e regionali, e di carni di altre specie animali da allevamento, erbe aromatiche e burro fuso, tradizionalmente servita o preparata:
a) all'interno di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
b) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre di cui alla sezione III del capo I del titolo II della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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