Legge Regionale 6 giugno 2022 , n. 12

Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

(BURL n. 23 suppl. del 08 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-06-06;12

Art. 4
(Tracciabilità della selvaggina)
1. Il cacciatore che cede a titolo gratuito al consumatore finale la selvaggina, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, compila e consegna al cessionario una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, conservandone una copia, nel rispetto della normativa vigente. In caso di cessione agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché in caso di cessione ai soggetti o nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 1, il cacciatore che cede in via occasionale e a titolo gratuito un numero non superiore a centocinquanta capi all'anno di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, trasmette altresì, entro i tre giorni successivi alla cessione, alla Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per il territorio presso cui ha sede il cessionario una copia della dichiarazione di cui al primo periodo.
2. I titolari degli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché i soggetti che operano nei casi previsti al comma 2 dell'articolo 1, che ricevano a titolo gratuito la selvaggina di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene, ne documentano la provenienza in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
3. L'allegato A alla presente legge riporta la dichiarazione necessaria per la cessione occasionale gratuita di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da parte del cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione che riforniscono il consumatore finale o per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, o comunque ai soggetti o nelle circostanze di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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