Legge Regionale
25 luglio 2022
, n. 14
Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali
(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati 'pastori' e 'conduttori d'alpeggio' gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), singoli o associati, che esercitano attività pastorali e agro-pastorali nelle forme dell'alpeggio, del pascolamento di prati-pascoli, del recupero di superfici già a pascolo e prato e del pascolo vagante.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presìdi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia