Legge Regionale
25 luglio 2022
, n. 14
Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali
(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14
Art. 3
(Promozione delle vie di transumanza e monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali)
1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati stabili naturali, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia