Legge Regionale 25 luglio 2022 , n. 14

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali

(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14

Art. 4
(Istituzione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza. Modifiche all'articolo 24 ter della l.r. 31/2008)
1. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della consulta del pastoralismo e della transumanza di cui all'articolo 24 ter, comma 2 ter, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
2. Al comma 2 ter dell'articolo 24 ter della l.r. 31/2008(1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'È altresì istituita la consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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