Legge Regionale 25 luglio 2022 , n. 14

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali

(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14

Art. 5
(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)
1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale indice bandi annuali finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui all'articolo 1, comma 2, previa definizione di criteri e modalità attuative.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza, per il conferimento di premi a favore delle medesime scuole. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può, altresì, indire bandi di concorso per il conferimento di premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, inerenti alle attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.(2)
4. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza, il Consiglio regionale sostiene le manifestazioni aventi carattere zootecnico, storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale. A tal fine, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvale della concessione dei patrocini di cui all’articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)), anche con il riconoscimento di maggiori quote di compartecipazione ai costi delle manifestazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa generalmente vigente.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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