Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali
(BURL n. 30 suppl. del 28 Luglio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-07-25;14
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di tutela e di valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e di diffusione della relativa cultura. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e sociodemografiche;
d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia