Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 7
(Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021)
1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 "Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" (2)sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2 le parole "eletto dal Consiglio regionale," sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "di tutela dei minori" sono inserite le seguenti: ", collaborando con gli organi di garanzia istituiti a livello regionale, provinciale e comunale che operano nelle medesime materie";
c) al comma 2 bis dell'articolo 2 le parole ", il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" sono soppresse;
d) l'articolo 5è abrogato;
e) il comma 1 dell'articolo 6è abrogato;
f) l'articolo 8è abrogato.
2. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"(3) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "è eletto dal Consiglio regionale e" sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole ", il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" sono soppresse;
c) l'articolo 5è abrogato;
d) il comma 1 dell'articolo 6è abrogato;
e) l'articolo 7è abrogato.
3. Alla legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018"(4) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4è abrogato;
b) l'articolo 5è abrogato.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2018 n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2021 n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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