Legge Regionale
21 ottobre 2022
, n. 20
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20
Art. 2
2. La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri per animali da compagnia sono soggetti al rilascio dei necessari titoli edilizi da parte del comune competente per territorio, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore e avvengono esclusivamente in aree individuate nell'ambito della pianificazione urbanistica. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari, e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per gli aspetti di competenza. Le aree adibite a cimiteri per animali da compagnia e a tal fine individuate dai comuni sono altresì soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).(6)
3. I soggetti privati interessati alla gestione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia presentano apposita SCIA al comune di competenza, attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all’articolo 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento.(7)
4. I comuni, singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, possono autorizzare, nell'ambito delle aree di cui al comma 2 o in altre aree purché compatibili con la pianificazione urbanistica, la realizzazione di impianti per l’incenerimento delle carcasse degli animali di cui all'articolo 1, previo rilascio dei titoli edilizi, ove necessari, e delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa statale di riferimento nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti. Gli impianti per la cremazione di carcasse animali sono muniti del certificato di prevenzione incendi.(8)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 16, comma 1, lett. f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 16, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11e dall'art. 39, comma 3, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia