Legge Regionale 21 ottobre 2022 , n. 20

Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia(1)

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-10-21;20

Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale le modalità attuative della presente legge, con particolare riferimento a:
a) requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di incenerimento;(19)
a bis) compiti dei gestori dei cimiteri;(20)
b) documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento;(21)
c) modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione delle carcasse;
c bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l’inumazione e delle cellette per le urne cinerarie;(22)
d) (23)
e) caratteristiche del suolo su cui realizzare i cimiteri;
f) (23)
g) modulistica di cui all'articolo 6, comma 2;
h) modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 4;
h bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.(24)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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