Legge Regionale
24 novembre 2022
, n. 22
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-24;22
Art. 1
(Disposizioni in tema di indizione delle elezioni regionali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali. Modifiche alla l.r. 17/2012)
1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) (1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione.
6 ter. L'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.
6 quater. I decreti di cui ai commi 6 bis e 6 ter sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque giorni prima della data del voto e sono immediatamente comunicati:
6 ter. L'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.
6 quater. I decreti di cui ai commi 6 bis e 6 ter sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque giorni prima della data del voto e sono immediatamente comunicati:
b) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) al comma 41 dell'articolo 1 dopo le parole 'Per quanto non previsto' sono inserite le seguenti: 'dall'articolo 5 della legge 165/2004 e'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia