Legge Regionale 30 novembre 2022 , n. 23

Caregiver familiare

(BURL n. 48 suppl. del 02 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-30;23

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione tutela la famiglia in conformità allo Statuto d'autonomia, con adeguate politiche sociali ed economiche e attua il principio di sussidiarietà, favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. La Regione, in attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini e del Terzo settore.
3. Nell'ambito delle politiche di welfare, la Regione promuove la solidarietà familiare e l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi; ne riconosce il valore sociale ed economico, nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
a) la Regione;
b) le Agenzie di tutela della salute (ATS);
c) le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) e le relative articolazioni territoriali, quali i distretti, le Centrali operative territoriali (COT) e le case di comunità, nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano all'interno delle stesse;
d) i comuni e gli ambiti;
e) gli enti del Terzo settore;
f) le istituzioni scolastiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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