Legge Regionale 30 novembre 2022 , n. 24

Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane

(BURL n. 48, suppl. del 02 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-11-23;24

Art. 3
(Procedura di riconoscimento e misura del contributo)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è erogato su istanza del soggetto acquirente in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo a copertura delle spese per onorari dallo stesso sostenute per un singolo atto notarile, indipendentemente dal numero di terreni o fabbricati oggetto del trasferimento della proprietà e dalle clausole contrattuali.
2. Ciascun contributo è erogato in misura pari alla metà delle spese notarili sostenute dal richiedente. In ogni caso, la somma erogata non può essere inferiore ad euro 1.000,00 né superiore ad euro 5.000,00.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, criteri e modalità di attuazione del presente articolo, assicurando che:
a) i contributi economici siano erogati al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo;
b) il termine di valutazione dell'istanza non ecceda i trenta giorni decorrenti dal deposito della stessa;
c) il termine per l'erogazione dei contributi economici non ecceda i trenta giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento di assegnazione;
d) l'erogazione dei contributi avvenga rispettando l'ordine di deposito delle istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili, così come definiti dall'articolo 4.
4. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 3, individua altresì la documentazione necessaria a corredo dell'istanza, idonea a comprovare:
a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) l'avvenuto trasferimento della proprietà del terreno o del fabbricato e la relativa data;
c) l'ammontare delle spese sostenute per onorari notarili.
5. La Giunta regionale prevede dei criteri premiali nei bandi regionali adottati nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, qualora i soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 2 siano imprese agricole con sede nel territorio di una comunità montana della regione.
6. L'attuazione della presente legge è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale in materia, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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