Legge Regionale
13 dicembre 2022
, n. 29
Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano
(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-12;29
Art. 2
(Norme transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale incarica un commissario che provvede, entro i successivi novanta giorni, alla ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili e immobili, di proprietà o in utilizzo, funzionali a garantire la gestione e la tutela dell'area, e alla conseguente trasmissione alla Regione. Per lo svolgimento di tale attività il commissario può avvalersi della collaborazione della struttura organizzativa e degli uffici competenti per materia di Città metropolitana di Milano e del supporto del collegio dei revisori dell'ente. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale prende atto della ricognizione di cui al primo periodo.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevalentemente impiegato alla data del 31 dicembre 2021 dalla Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni trasferite, già assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento del personale previste per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco Agricolo Sud Milano, decide se optare per il trasferimento, dalla data di insediamento degli organi del nuovo ente gestore, al nuovo ente gestore del parco oppure restare in servizio presso la Città metropolitana di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento nell'organico del nuovo ente gestore del parco.(3)
3. Entro trenta giorni dalla data di presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dalla presente legge, per gli adempimenti di cui all'articolo 22 bis, commi da 2 a 4, della l.r. 86/1983.
4. Entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione di approvazione dello statuto, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di gestione.
5. A decorrere dall'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, istituito ai sensi della presente legge, subentra alla Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere relativi al parco. Fino all'insediamento degli organi del nuovo ente gestore, gli organi del Parco Agricolo Sud Milano in carica all'entrata in vigore della presente legge procedono all'ordinaria amministrazione e al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.
6. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione, gestione e programmazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino all'adozione di eventuali varianti da parte del nuovo ente gestore.
7. Il regolamento di cui all'articolo 164 della l.r. 16/2007, nel testo precedente la sostituzione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, continua ad applicarsi fino all'istituzione del nuovo ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano.
8. L'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, rientra tra gli enti del sistema regionale, in qualità di ente parco regionale, ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).
9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi)) le parole ', Agricolo Sud Milano' sono soppresse.
10. Tutti i riferimenti alla Città metropolitana di Milano quale ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, contenuti in disposizioni di legge e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi effettuati, in quanto compatibili, all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 158 della l.r. 16/2007, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalla data di relativa istituzione.
11. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio), per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano si applica, ove non diversamente disposto dalla presente legge, la disciplina prevista della l.r. 86/1983 per i parchi regionali, ivi comprese le disposizioni relative agli enti di diritto pubblico di cui agli articoli da 22 a 22 quinquies della stessa legge regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia