Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 6
(Proroga dei contratti di reclutamento straordinario attivati per vaccinazioni e liste d'attesa)
1. In via eccezionale e al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alla continuità dell'attività di recupero delle liste d'attesa e vaccinale gli enti pubblici del Servizio sanitario regionale possono prorogare fino al 31 marzo 2023 gli incarichi del personale reclutato ai sensi degli articoli 2 bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2 ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Alla spesa derivante dal comma 1, stimata per l'esercizio finanziario 2023 in euro 10.000.000,00 si provvede con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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