Legge Regionale 29 dicembre 2022 , n. 34

Legge di stabilità 2023-2025

(BURL n. 52 suppl. del 30 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;34

Art. 9
(Rimessione in termini per il completamento di interventi di cui al “SiCim - Sicurezza Cimiteri” per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi ai sensi della l.r. 9/2020)
1. La Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), uno o più provvedimenti di rimessione in termini a favore dei comuni o di loro forme aggregative, beneficiari dei contributi finanziati con decreto del dirigente di struttura n. 4970 del 13 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) e decaduti dal beneficio nell'anno 2022, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2023 da parte degli enti locali interessati che, entro la data del 15 settembre 2022, abbiano almeno avviato i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi in termini ai sensi del precedente periodo devono, in ogni caso, concludersi entro il 28 febbraio 2023 ed essere rendicontati entro il 15 marzo 2023.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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