Legge Regionale
10 ottobre 2023
, n. 3
Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
(BURL n. 41, suppl. del 13 Ottobre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-10-10;3
Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell'articolo 1, sono esercitate dai comuni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salve le eccezioni espressamente previste al comma 2 del presente articolo.
2. I procedimenti inerenti alle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione ha già convocato la conferenza di servizi, rimangono di competenza della stessa Regione limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.
3. La Giunta regionale specifica le modalità attraverso le quali sono esercitate le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 2, secondo i criteri ivi previsti, con deliberazioni da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia