Legge Regionale 10 ottobre 2023 , n. 3

Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

(BURL n. 41, suppl. del 13 Ottobre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-10-10;3

Art. 4
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione triennale che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione nei confronti dei comuni di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione dei siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
b) l'attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) i risultati delle attività di controllo e monitoraggio esercitate dalla Regione;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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