Legge Regionale
10 ottobre 2023
, n. 3
Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati
(BURL n. 41, suppl. del 13 Ottobre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-10-10;3
Art. 4
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione triennale che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione nei confronti dei comuni di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione dei siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia