Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 3
(Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo' sono sostituite dalle seguenti: 'dal piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività';
b) la rubrica dell'articolo 16è sostituita dalla seguente: 'Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività';
c) il comma l dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.';
d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole 'il Piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'il piano intermedio';
e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole 'manifestazioni nazionali e internazionali,' è inserita la seguente: 'nonché';
f) al comma 2 dell'articolo 71 le parole 'del piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano intermedio';
g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole 'nel piano annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'nel piano intermedio';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia