Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 6
(Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 le parole 'sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'sabato, domenica e festivi';
b) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:
'1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell'azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, a condizione che:
d) al comma 3 dell'articolo 154 le parole ', anche distaccati,' sono soppresse e dopo le parole 'può avvenire' sono inserite le seguenti: ', previa acquisizione del certificato di connessione,';
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non si applicano ai fabbricati già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia