Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 14
(Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Gli introiti di cui al comma 1, lettera a), punto 1), sono ripartiti annualmente fra le ATS in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono prioritariamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale, di personale aggiuntivo a tempo indeterminato, determinato e con forme flessibili, di prestazioni aggiuntive del personale dipendente e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale. Al fine di assicurare uniformità di applicazione degli indirizzi resi dalla struttura regionale competente in materia, i medesimi introiti sono destinati, in una percentuale non superiore al due per cento, a finanziare la realizzazione, da parte della stessa struttura, di progetti formativi e informativi rivolti agli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alle modalità e al livello economico da riconoscere per le prestazioni aggiuntive del personale dipendente si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008.';
b) al comma 2 dopo le parole 'comma 1' sono inserite le seguenti: ', lettera a), punto 2), e lettera b),'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia