Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 15
(Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)
1. Al Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 4 dell'articolo 70 dopo le parole 'altro comune' sono inserite le seguenti: 'della Regione o di una Regione confinante a condizione di reciprocità';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 72 sono inseriti i seguenti:
'5 bis. Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini previsti dall'articolo 32 del d.p.r. 285/1990.
5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bis è effettuato con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.';
5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bis è effettuato con l'impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia