Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 17
(Modifiche agli articoli 9, 11, 12, 13, 28 e 31 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
c) alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 11 le parole ', d'intesa con il consiglio territoriale,' sono soppresse;
d) dopo la lettera g) del comma 7 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:
'g bis) formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente in coerenza con gli indirizzi regionali.';
e) l'articolo 13è sostituito dal seguente:
'Art. 13
(Consiglio territoriale)
1. Il consiglio territoriale è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci dei piani di zona degli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 sui quali si svolge l'attività di ciascuna ALER. Nella prima seduta di insediamento il consiglio territoriale elegge, tra i suoi componenti, il presidente.
2. Il consiglio territoriale è convocato almeno una volta all'anno, in previsione dell'approvazione del piano triennale e del piano annuale per la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del consiglio territoriale presso ogni ALER.
3. Alle sedute del consiglio territoriale partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Vi partecipano altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'ALER e il direttore generale dell'ALER.
4. Il consiglio territoriale svolge funzioni di natura propositiva e consultiva e a tal fine:
5. La partecipazione al consiglio territoriale è gratuita.';
(Consiglio territoriale)
1. Il consiglio territoriale è composto dai sindaci dei comuni capofila o dai presidenti delle assemblee dei sindaci dei piani di zona degli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 sui quali si svolge l'attività di ciascuna ALER. Nella prima seduta di insediamento il consiglio territoriale elegge, tra i suoi componenti, il presidente.
2. Il consiglio territoriale è convocato almeno una volta all'anno, in previsione dell'approvazione del piano triennale e del piano annuale per la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del consiglio territoriale presso ogni ALER.
3. Alle sedute del consiglio territoriale partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Vi partecipano altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'ALER e il direttore generale dell'ALER.
4. Il consiglio territoriale svolge funzioni di natura propositiva e consultiva e a tal fine:
a) può formulare proposte, anche sulla base del fabbisogno abitativo presente nel territorio, ai fini della predisposizione dei piani annuali e pluriennali di attività di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), ivi comprese le acquisizioni e le dismissioni, tenuto conto della programmazione annuale e triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale definita ai sensi dell'articolo 6, nonché della pianificazione urbanistica dei comuni;
b) esprime, su richiesta del presidente dell'ALER, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente.
5. La partecipazione al consiglio territoriale è gratuita.';
f) al comma 2 bis dell'articolo 28 le parole 'con una bassa intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della programmazione regionale dei servizi abitativi' sono soppresse e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
'b bis) nella misura massima del quindici per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti.';
g) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei servizi abitativi pubblici qualora siano destinati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti economici per accedere ai servizi abitativi pubblici con l'applicazione di un canone agevolato. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia