Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 18
(Modifiche agli articoli 7, 10 e 44 della l.r. 6/2012 e introduzione dell’articolo 59 ter nella l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera p bis) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'p ter) l'autorizzazione di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani.';
b) al comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può deliberare modifiche o integrazioni al sistema delle azioni definito dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, a condizione che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi ivi prevista e che siano coerenti con gli obiettivi e le strategie indicate nel medesimo programma. Tra le suddette modifiche o integrazioni deve intercorrere un lasso temporale non inferiore a due anni.';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale e l'Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:
5 ter. Gli enti partecipanti all'assemblea indetta dagli enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l'assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l'integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli enti stessi di cui al comma 5 bis, per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.';
a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all'articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)) per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;
b) per l'adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento all'anno precedente;
c) nel biennio successivo all'entrata in vigore di un sistema tariffario integrato di bacino non applicano l'adeguamento delle tariffe.
5 ter. Gli enti partecipanti all'assemblea indetta dagli enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l'assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l'integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli enti stessi di cui al comma 5 bis, per l'intero periodo di vigenza dell'affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.';
d) dopo l'articolo 59 bis è inserito il seguente:
'Art. 59 ter
(Attività subacquee e immersioni)
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell'attività di immersione subacquea nell'ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi:
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.'.
(Attività subacquee e immersioni)
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell'attività di immersione subacquea nell'ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia