Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 22
(Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. Modifiche agli articoli 8, 13, 14, 25 e 25 quater della l.r. 12/2005 e abrogazione dell'articolo 25 bis della l.r. 12/2005, modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 12 della l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano.';
b) il comma 10 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e trasmessi alla Regione entro il termine di 60 giorni dall'approvazione, al fine dell'avvio delle procedure di cui al comma 11.';
c) dopo il comma 12 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
'12 bis. Per i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, relativi all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), e all'articolo 8 bis, finalizzati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, e la cui deliberazione di adozione sia intervenuta prima della scadenza del documento di piano di cui all'articolo 8, comma 4, i comuni provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente articolo, sulla base delle previsioni del documento di piano vigente al momento della suddetta adozione e successivamente scaduto.';
d) i commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 8 nonies dell'articolo 25 sono abrogati;
e) l'articolo 25 bis è abrogato;
f) l'articolo 25 quater è sostituito dal seguente:
'Art. 25 quater
(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 10 bis, comma 2, il PGT vigente nei comuni interessati dall'istituzione di nuovi comuni e in quelli interessati dal mutamento delle rispettive circoscrizioni ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettere da a) a c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conserva efficacia fino all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva o della legge di mutamento circoscrizionale.'.
2. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(23)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 5 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'5 bis. Il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a ventiquattro mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2. Analogo differimento è disposto per il comune di Gravedona ed Uniti. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori dodici mesi nei casi in cui l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022.'.
3. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(24)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 12 le parole 'e gli strumenti urbanistici' sono soppresse.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni della l.r. 12/2005 abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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