Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 26
1. All'articolo 57 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ', ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva,' sono soppresse;
b) dopo il primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: 'Nel caso di entrate derivanti da sanzioni amministrative il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a trenta.'.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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