Legge Regionale
14 novembre 2023
, n. 4
Legge di revisione normativa ordinamentale 2023
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4
Art. 29
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2022)
1. All'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali)(32) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, per il conferimento di premi a favore delle medesime scuole. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può, altresì, indire bandi di concorso per il conferimento di premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, inerenti alle attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, il Consiglio regionale sostiene le manifestazioni aventi carattere zootecnico, storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvale della concessione dei patrocini di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)), anche con il riconoscimento di maggiori quote di compartecipazione ai costi delle manifestazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa generalmente vigente.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia