Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 1
(Disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Introduzione dell’articolo 18 bis nella l.r. 24/2006, modifica dell’articolo 27 della l.r. 24/2006 e modifica degli articoli 45 e 61 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
'Art. 18 bis
(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione)
1. Per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e al fine di tutelare la qualità dell'aria ed evitare impatti diretti sulla salute, impregiudicate le limitazioni previste dall'articolo 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, disposizioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione e, nei casi previsti dallo stesso articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, sospende, differisce o vieta la combustione dei materiali nei comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, facendo salve le deroghe previste dalla normativa di settore per motivi di carattere fitosanitario.';
b) dopo il comma 11 bis dell'articolo 27 è inserito il seguente:
'11 ter. L'inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto, concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, e delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.'.
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, è comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4.';
b) il comma 5.1 dell'articolo 61 è abrogato;
c) al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 61 le parole 'Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite' sono sostituite dalle seguenti: 'L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 10, è punita'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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