Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 2
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 172 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'172.1. Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate mediante il supporto dei dipartimenti competenti delle agenzie di tutela della salute (ATS). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie di supporto per la prevenzione e tutela relative alle attività minerarie di cui al precedente periodo, nonché le modalità e le tempistiche con le quali tale supporto sarà fornito.'.
2. Alle spese per l'esercizio, da parte delle ATS, delle attività di supporto previste dall'articolo 3, comma 172.1, della l.r. 1/2000, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate in euro 10.000,00 annuali, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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