Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 4
1. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(5) sono inseriti i seguenti:
'1 septies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, del r.r. 4/2014 e dai successivi atti amministrativi attuativi, adottano un layout delle tessere di riconoscimento conforme agli standard regionali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024'. In caso di inutile decorso del suddetto termine, i competenti uffici della Giunta Regionale applicano, nei confronti delle medesime aziende, una sanzione amministrativa pecuniaria che tenga conto del volume complessivo di traffico, in termini di bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi, realizzato nell'anno solare, così determinata:
a) euro 10.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;
b) euro 50.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;
c) euro 100.000,00 se l'azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.


1 octies. In caso di reiterazione della violazione nei successivi dodici mesi dall'irrogazione della sanzione, l'importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 septies.

1 nonies. Il dato relativo a bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi è rilevato dagli uffici della Giunta regionale tramite il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, prendendo a riferimento il dato annuale più recente ivi certificato dalla medesima azienda al momento della commissione della violazione.

1 decies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 septies e 1 octies sono applicate secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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