Legge Regionale 27 dicembre 2023 , n. 8

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-27;8

Art. 6
1. Alla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3 (Istituzione della Giornata regionale per le Montagne)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3è aggiunto il seguente:
'1 bis. A decorrere dall'esercizio 2024 le spese di cui al comma 1 sono quantificate in euro 60.000,00 annui e vi si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e successivi, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2020, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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