Legge Regionale 29 dicembre 2023 , n. 9

Legge di stabilità 2024-2026

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-29;9

Art. 5
(Modifiche agli articoli 44 e 77 della l.r. 10/2003 e norma finale)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 bis dell'articolo 44 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.';
b) al comma 1 bis dell'articolo 77 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Resta fermo, in relazione alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.'.
2. In applicazione della disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 si procede ad eventuali rimborsi, su istanza di parte.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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