Legge Regionale
29 aprile 2024
, n. 7
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-04-29;7
Art. 1
(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono ampliati nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'ente gestore del Parco regionale del Monte Barro subentra alla comunità montana del Lario Orientale-Valle San Martino nella gestione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda'; la comunità montana concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti tali monumenti naturali, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;
b) il territorio del comune di Garlate, già facente parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale del Monte Barro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia