Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 26
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 18/2010 e all’articolo 2 della l.r. 18/2022)
1. All'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(28), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole 'dei consumatori e degli utenti' sono inserite le seguenti: ', nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,';
b) dopo la lettera c bis) del comma 2 è aggiunta la seguente:
'c ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)';
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
'4 ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti degli uffici di pubblica tutela (UPT), degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi.'.
2. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(29), sono apportate le seguenti modifiche:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia