Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 34
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009, all’articolo 25 della l.r. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2015)
1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(37)è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 1 bis, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola 'indeterminato,' è soppressa.
2. All'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(38), come modificata dall'articolo 10 della l.r. 4/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 quater le parole ', anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza' sono sostituite dalle seguenti: '; nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all'istanza.';
b) il secondo periodo del comma 5 septies è sostituito dal seguente:
'Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.'.
3. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici)(39), come modificata dalla l.r. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'ad associazioni per finalità sociali o' sono sostituite dalle seguenti: 'ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure';
b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole 'associazioni di volontariato e di promozione sociale' sono sostituite dalle seguenti: 'associazioni per finalità sociali';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia