Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 34
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009, all’articolo 25 della l.r. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2015)
1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(37)è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 1 bis, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola 'indeterminato,' è soppressa.
2. All'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(38), come modificata dall'articolo 10 della l.r. 4/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 quater le parole ', anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza' sono sostituite dalle seguenti: '; nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all'istanza.';
b) il secondo periodo del comma 5 septies è sostituito dal seguente:
'Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.'.
3. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici)(39), come modificata dalla l.r. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'ad associazioni per finalità sociali o' sono sostituite dalle seguenti: 'ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure';
b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole 'associazioni di volontariato e di promozione sociale' sono sostituite dalle seguenti: 'associazioni per finalità sociali';
c) al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole 'dai comuni' sono inserite le seguenti: 'ad enti del Terzo settore e';
d) al comma 7 dell'articolo 5, dopo le parole 'a ciascun nucleo familiare' sono inserite le seguenti: 'o ente del Terzo settore'.
NOTE:
37. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
38. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
39. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2015, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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