Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 12

Legge di semplificazione 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23 ;12

Art. 3
1. All'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'il sistema dell'interoperabilità disciplinato ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 160/2010';
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. Al fine di favorire l'accelerazione delle tempistiche per la gestione delle istanze per il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), i SUAP utilizzano modalità automatiche per l'inoltro delle medesime istanze alle Agenzie di tutela della salute (ATS) e per la messa a disposizione del provvedimento di riconoscimento all'operatore economico interessato, nonché per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di semplificazione degli adempimenti per l'attività d'impresa sono disposte le modalità attuative delle disposizioni di cui al primo periodo.'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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