Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 14

Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14

Art. 13
1. All'articolo 34 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 8 bis, dopo le parole 'di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della l.r. 26/1993.' è inserito il seguente periodo: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2024-2025 sono esentati dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio i conduttori di cani da traccia con cane abilitato al recupero degli ungulati feriti.'.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dal comma 1 del presente articolo, stimate in euro 3.000,00 annui per il 2024 e in euro 6.500,00 per il 2025 e 2026, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) della presente legge. Dagli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio per una stima di euro 6.500,00 annui.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi