Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 18

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.
3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1 , il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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