Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 7
1. All'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7)è apportata la seguente modifica:
a) all'alinea del comma 2 le parole 'nella misura del 90 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al massimo del 90 per cento'.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le disposizioni per la concessione di finanziamenti per realizzare opere di pronto intervento, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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