Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 32
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole 'eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali' sono aggiunte le seguenti: 'e delle riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi))';
b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole 'agli enti gestori dei parchi regionali' sono aggiunte le seguenti: 'e agli enti gestori delle riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 12/2011'.
NOTE:
34. Si rinvia alla l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia