Legge Regionale
30 dicembre 2024
, n. 22
Legge di stabilità 2025-2027
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;22
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. E' confermato per il 2027 il contributo pari a euro 6.000.000,00 da parte di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022). Le relative risorse, da destinarsi a politiche ambientali, sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101 'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e allocate in spesa alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 6 'Valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per esercizi successivi al 2027 il contributo è rideterminato con legge annuale di approvazione del bilancio.
2. Per l'anno 2025 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'ambiente') quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Alla Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione Lombardia, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027. A tal fine per gli anni dal 2025 al 2027 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 annui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali) l'accantonamento autorizzato alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' in euro 19.698.443,00 annui dal 2020 al 2026 è ridotto di euro 5.000.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026.
5. Per il prolungamento della linea metropolitana 5 da Milano a Monza è autorizzato il finanziamento, per gli anni dal 2027 al 2033, di una quota pari a euro 251.247.580,00 come di seguito ripartita: euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033. A tal fine è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale la spesa di euro 37.258.620,00 per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2032 ed euro 27.695.860,00 per l'esercizio 2033, cui si fa fronte con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' del bilancio regionale.
6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate, negli esercizi dal 2021 al 2023, per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse relative alla remunerazione delle funzioni non tariffabili 'Anziani in acuzie', 'Complessità di gestione del File F' e 'Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario', per una spesa complessiva fino al massimo di euro 340.000.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di quindici anni. A tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi, la spesa annua di euro 22.600.000,00 dal 2025 al 2038 e di euro 23.490.999,00 nel 2039.
7. In coerenza con quanto disposto dal comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) per ciascun anno del triennio 2025-2027 è autorizzata, a valere sulle risorse della missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, a favore delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico la spesa complessiva di euro 4.500.000,00 finalizzata a potenziare la capacità di completare il trasferimento tecnologico quale patrimonio del servizio sanitario regionale, avvalendosi della Fondazione per l'Innovazione e il trasferimento tecnologico (FITT), di cui i predetti IRCCS sono membri. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al primo periodo, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
8. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
9. Il contributo per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, previsto in euro 300.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 5 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi', recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano), è rideterminato per ciascun anno del triennio 2025-2027 in euro 400.000,00. Per gli esercizi successivi al 2027 il contributo di gestione del Parco Agricolo Sud Milano è determinato con legge di approvazione annuale del bilancio.
10. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023)(2), così come modificato dall'articolo 2, comma 3 e comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025) è sostituito dal seguente:
'7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 9.000.000,00 per l'esercizio 2025, di euro 14.300.000,00 per l'esercizio 2026, di euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2027, di euro 42.300.000,00 per l'esercizio 2028, di euro 40.500.000,00 per l'esercizio 2029 e di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2030 per il rinnovo del parco autobus da destinare ai servizi di TPL e per la realizzazione e l'ammodernamento delle relative infrastrutture e per la digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse ai soggetti competenti.'.
11. Alla spesa di cui al comma 10 si provvede con le risorse della missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 2 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2025-2027 e successivi, la cui copertura finanziaria è garantita con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2025-2027 e successivi.
12. L'importo dell'anticipazione finanziaria concessa, al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, ai sensi dell'articolo 4, commi 19-21, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), alle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto nel limite massimo di euro 20.000.000,00, è rideterminato in euro 40.000.000,00.
13. Le somme relative al finanziamento di cui al comma 12 sono allocate in spesa alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e, quando restituite dalle società regionali entro un anno dalla concessione, introitate al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.
14. Al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2025 la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un'anticipazione di cassa a favore delle società regionali interamente partecipate di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006, fino al limite massimo di euro 40.000.000,00, necessaria nell'ambito dell'attività di acquisizione di beni e servizi funzionali alla gestione sanitaria, a valere sulle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio 2025-2027. Le somme restituite da Aria S.p.A. entro un anno dalla concessione sono introitate al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027.
15. Al fine di garantire l'ulteriore finanziamento degli investimenti pubblici è autorizzata la spesa di euro 10.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 allocata al 'Fondo per interventi strutturali di politica economica regionale' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 25, della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
16. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, per gli anni 2025-2027 è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
17. Alle spese pluriennali autorizzate dai commi 5, 6 e 7 per gli esercizi successivi al 2027, si provvede rispettivamente per i commi 5 e 7 con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' del bilancio regionale e per il comma 6 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia