Legge Regionale
30 dicembre 2024
, n. 22
Legge di stabilità 2025-2027
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;22
Art. 5
(Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dai seguenti:
'2. Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:
2 bis. In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.';
a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);
b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali).
2 bis. In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.';
b) il comma 1-bis dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'1-bis. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 60 è interamente devoluto all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, come previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 549/1995 .';
c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti:
'1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, e comunque fino all'entrata in vigore di una normativa statale di settore specificamente riferita agli interventi per il diritto allo studio delle università telematiche di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte delle medesime università sono corrisposti alla Regione e da questa utilizzati per l'avvio, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, di una sperimentazione di durata triennale fino all'anno accademico 2027/2028 consistente nell'erogazione di misure di sostegno economico a domanda individuale attribuite a concorso a favore dei relativi studenti inerenti alle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) ed e), del d.lgs. 68/2012, al fine di promuovere l'accesso e la frequenza al sistema universitario telematico e il conseguimento del pieno successo formativo entro la durata legale del corso.
1-quater. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti e con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio), definisce annualmente in relazione alla disposizione di cui al comma 1-ter:
1-quater. La Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti e con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio), definisce annualmente in relazione alla disposizione di cui al comma 1-ter:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia