Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 22

Legge di stabilità 2025-2027

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;22

Art. 6
(Introduzione dell’articolo 11 bis e modifiche agli articoli 44 e 96 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
'Art. 11 bis
(Principio del contraddittorio)
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio finalizzato a consentire la possibilità di presentare, entro sessanta giorni, controdeduzioni o, a richiesta, di accedere o estrarre copia degli atti che compongono il fascicolo che ha determinato la predisposizione dello schema di atto preventivamente trasmesso al contribuente.
2. L'atto definitivo, adottato all'esito del contraddittorio tenendo conto delle osservazioni del contribuente e debitamente motivato rispetto a quelle non prese in considerazione, non può essere notificato prima del termine di cui al comma 1. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo o se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, non sussiste il diritto al contraddittorio:
a) per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi con riferimento esclusivo alle violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della Regione e di seguito elencati:
1. i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate - Riscossione o dal concessionario della riscossione di cui all’articolo 20, ai fini del recupero delle somme loro affidate;
2. gli atti di intimazione emessi in relazione ai tributi gestiti direttamente dalla Regione di cui all’articolo 1, comma 3, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 91;
3. gli atti di accertamento e le ingiunzioni di cui all’articolo 90, per omesso, insufficiente o tardivo versamento e di irrogazione delle relative sanzioni per i tributi indicati all’articolo 1, comma 3, lettere a), c), d) e g);
b) per gli atti di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione emessi con riferimento esclusivo al tributo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera e);
c) per gli atti di controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 55; d) per gli atti impositivi per i quali sussistano condizioni di fondato pericolo per la riscossione.”;
b) al comma 19 bis 2 dell'articolo 44 le parole 'nell'anno 2023 e nell'anno 2024' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2023, 2024 e 2025' e l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 2 dell'articolo 96 le parole '15,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: '30,00 euro';
d) al comma 6 dell'articolo 96 le parole 'o rimborsabile', ovunque ricorrano, sono soppresse.
2. Dall'attuazione dell'articolo 11 bis della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Dall'attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 44, comma 19 bis 2, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1, lettera b), del presente articolo si stimano maggiori entrate per euro 1.900.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 da introitarsi al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
4. Le modifiche introdotte all'articolo 96, commi 2 e 6, della l.r. 10/2003, disposte al comma 1 , lettere c) e d), del presente articolo comportano minori spese stimate in euro 230.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2025-2027 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, incluse nella tabella A allegata alla presente legge e ricomprese nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia