Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 22

Legge di stabilità 2025-2027

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;22

Art. 7
1. All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 bis le parole 'A decorrere dall'anno 2022' sono soppresse e le parole ', di norma entro il mese di gennaio,' sono sostitute dalle seguenti: 'entro il 30 settembre';
b) al comma 4 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Decorso inutilmente il termine di cui allo stesso comma 4 bis, la quota annuale non è corrisposta.'.
2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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