Legge Regionale
22 aprile 2025
, n. 4
Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento
(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4
Art. 3
(Accordi e collaborazioni fra istituzioni)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Regione promuove accordi con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), gli enti del Terzo settore, le fondazioni e gli OCC del territorio lombardo.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati anche alla realizzazione di sportelli di consulenza sul debito e di preistruttoria o alla valorizzazione di quelli esistenti, nonché alla previsione di interventi o agevolazioni nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità, fermo restando il rispetto della normativa statale.
3. La Regione, per quanto di competenza, promuove la collaborazione con gli enti locali, le università, le camere di commercio, i tribunali e gli ordini professionali, ai fini dell'istituzione e del coordinamento nel territorio regionale degli OCC da essi istituiti, nonché per concludere accordi e convenzioni ed elaborare metodologie e prassi comuni per la loro migliore qualificazione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata avvalendosi del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7, sentita la commissione consiliare competente, elabora, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), linee guida riguardanti le pratiche più significative e i modelli organizzativi più efficaci per il migliore funzionamento dei segretariati sociali, istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) costituiti in OCC, iscritti, ai sensi della vigente normativa statale, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
5. Qualora siano riportati agli uffici competenti della Giunta regionale, anche in relazione all'attività della Cabina di regia di cui all'articolo 7 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, situazioni da cui emerga un possibile mancato rispetto delle norme che regolamentano la costituzione, il funzionamento e l'attività svolta dagli OCC del territorio lombardo, detti uffici procedono, in ottica collaborativa, a darne segnalazione al Ministero della Giustizia, competente per la vigilanza sui predetti organismi.
6. La Regione, per favorire la stipulazione degli accordi previsti dal presente articolo e la relativa attuazione, nonché per realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, si avvale del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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